Elenco S.O.A. autorizzate

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ARGENTA SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Garibaldi, 7 - 40123 Bologna
Provvedimento di autorizzazione n. 69 del 17-04-2007

Il Consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con provvedimento n. 319/S del 23 ottobre 2013, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, ha comminato alla SOA Argenta S.p.A., con sede legale in Bologna alla Via Testoni n. 2, la sanzione pecuniaria di euro. 23.401,43 (ventitremilaquattrocentouno/43), per lo svolgimento dell'attivita' in modo non conforme alle disposizioni previste dall'art. 70, comma 1, lettere a) e c) del D.P.R. n. 207/2010.

Si da' notizia che la SOA Argenta S.p.A. ha presentato innanzi al TAR Lazio-Roma ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 319-S assunto nell'adunanza del 23 ottobre 2013 e pubblicato nel casellario informatico a far data dal 20.11.2013, richiedendone l'annullamento.

Il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 211 del 13 marzo 2019 (depositata in data 29/03/2019), assunta a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, ha comminato alla SOA ARGENTA S.p.A., con sede legale in Bologna, via Garibaldi n.7, la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 (euro diecimila/00), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. a), f) e g), del medesimo regolamento, e la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione per giorni 15 (quindici) dal giorno 02/04/2019 al giorno 16/04/2019 compreso.

ATT.I.CO. SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Frascineto, 88 - 00173 Roma
Provvedimento di autorizzazione n. 23 del 28-11-2000

Il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con provvedimento n. 155-s del 1 aprile 2015, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, ha comminato alla SOA Attico S.p.A. (c.f. 13197180154), con sede legale in Roma, alla via Frascineto n. 88, la sanzione pecuniaria di Euro 1.600,00 (milleseicento/00), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. a), del d.p.r. 207/2010

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1172. del 15.11.2017 ha comminato alla Soa ATTICO - Organismo di Attestazione s.p.a. (c.f. 13197180154), con sede in Roma, Via Frascineto, 88, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e all'art. 73, comma 2, lettera b), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 5.000,00 (cinquemila/00), per aver operato non conformemente alle disposizioni di cui all'art. 70, comma 1, lettere a), b), f) e g) del medesimo regolamento

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con delibera del 6 giugno n. 532/2018, depositata il 12 giugno 2018 ha deliberato la revoca/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione n. 23 del 28 novembre 2000, gia' rilasciata alla Soa Attico Organismo di Attestazione Spa (C.F. e P.IVA 13197180154), ai sensi dell'art. 73, comma 4, lett. a) del d.P.R. 207/2010; con la medesima deliberazione il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione ha comminato altresi' alla Soa Attico Organismo di Attestazione Spa una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettere b) e c) del d.P.R n. 207/2010, quantificata in euro 30.000,00 (trentamila/00).
Roma, 12/06/2018

Si da' notizia che con ricorso notificato in data 21 giugno 2018 (R.G. 7515/2018), Soa Attico S.p.A. ha chiesto l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, anche monocratiche e urgenti ex art. 56 c.p.a., della delibera n. 532/2018 adottata dall'Anac nell'adunanza del 6 giugno 2018.
Roma, 27 giugno 2018

Si da' notizia che nell'ambito del ricorso RG 7515/2018 pendente dinanzi al Tar Lazio - Sezione Prima, proposto dalla Soa ATT.I.CO. S.p.a., per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, anche monocratiche e urgenti ex art. 56 c.p.a.: della Delibera n. 532, resa nell'adunanza del 6.6.2018, depositata il 12.6.2018, avente ad oggetto "UVSOA 4108/2017" - Soa ATT.I.CO. S.p.a. - procedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione n. 23 del 28 novembre 2000, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), nella camera di Consiglio del giorno 4 luglio 2018, con ordinanza n. 04058/2018 pubblicata il 5 luglio 2018, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento ed ha fissato, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 30 gennaio 2019.
Roma, 6 luglio 2018

Si da' notizia che il Consiglio di Stato con decreto n. 3207 del 12 luglio 2018 sul ricorso in appello proposto da ATT.I.CO. Soa Spa per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio (Sezione Prima) n. 4058/2018 ha respinto l'istanza e ha fissato per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la camera di Consiglio del 30 agosto 2018.
Roma, 24.07.2018

Si da' notizia che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con ordinanza n. 3895/2018 sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5633 del 2018 proposto da Att.I.Co. Soa S.p.a. avverso l'ordinanza cautelare del Tar Lazio (Sezione Prima) n. 4058/2018 ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado disponendo la trasmissione al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10, cod.proc.amm.
Roma, 31.08.2018

Si da' notizia che nell'ambito del ricorso RG 7515/2018 pendente dinanzi al Tar Lazio - Sezione Prima, proposto dalla Soa ATT.I.CO. S.p.a., per l'annullamento della Delibera n. 532, resa nell'adunanza del 6.6.2018, depositata il 12.6.2018, avente ad oggetto "UVSOA 4108/2017" - Soa ATT.I.CO. S.p.a. - procedimento di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione n. 23 del 28 novembre 2000, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)con sentenza n. 1570/2019 pubblicata il 7 febbraio 2019, ha respinto il ricorso.
Roma, 7 febbraio 2019

Si da' notizia che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), sul ricorso numero di registro generale 1726/2019 proposto da Soa ATT.I.CO. S.p.a. per la riforma della sentenza del TAR LAZIO (Sezione Prima) n. 1570/2019, con decreto del Presidente n. 1128/2019 respinge l'istanza e fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 21 marzo 2019 e, con ordinanza n. 1485/2019, rinvia per la trattazione del merito all'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019.
Roma, 22 marzo 2019

Si da' notizia che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. Anac n. 46406 del 10.06.2019, ha comunicato che l'udienza pubblica fissata per il giorno 11 luglio 2019 e' stata rinviata d'ufficio al 10.10.2019.
Roma, 10.06.2019

Si da' notizia che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 993 del 10 dicembre 2020, pubblicata il 3 febbraio 2021, ha respinto l'appello n. 1726/2019 proposto da Soa Attico Spa avverso la sentenza del Tar Lazio - Roma n. 1570/2019 con la quale era stato rigettato il ricorso per l'annullamento della Delibera Anac n. 532 del 6 giugno 2018, depositata il successivo 12 giugno.
Roma, 5 febbraio 2021


ATTESTA SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Monte Rosa, 14 - 20149 Milano
Provvedimento di autorizzazione n. 7 del 09-11-2000

AXSOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Reggio Emilia, 56 - 00198 Roma
Provvedimento di autorizzazione n. 41 del 08-02-2001

- Con provvedimento del 15.04.2013, depositato in pari data, emesso nell'ambito del procedimento n. 49905-12-21 R.G.N.R., il Tribunale di Roma ha ordinato il sequestro preventivo delle quote di partecipazione al capitale sociale della AXSOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA formalmente di Marini Giuseppina e Russo Giuseppe, rispettivamente per il 46% e il 48,96%, e la quota pari ad euro 10.000 di proprieta' di Pinardi Luca.
Con lo stesso provvedimento ha nominato custode con compiti di amministrazione attiva il Dott. Luigi Lausi - relativamente alle quote societarie - con studio in Roma.

- Il Consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con provvedimento n. 158-S del 23 aprile 2013, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, ha comminato alla Axsoa S.p.A., con sede legale in Roma, via Reggio Emilia, 56, la sanzione pecuniaria di euro 14.844,96 (quattordicimilaottocentoquarantaquattro/96), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010.

- Il Consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con provvedimento n. 292-S del 10 ottobre 2013, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, ha comminato alla AXSOA S.p.A., con sede legale in Roma, via Reggio Emilia n.56, la sanzione pecuniaria di euro 6.597,76 (euro seimilacinquecentonovantasette/76), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. a), e la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione per giorni 23 (ventitre') dal giorno 01/11/2013 al giorno 23/11/2013 compreso".

- Si da' notizia che nell'ambito del ricorso N.R.G. 10449/2013 pendente dinanzi al TAR Lazio - Sez. III, proposto dalla SOA Axsoa S.p.A. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 292-S adottato dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 10/10/2013, con decreto presidenziale n. 4392 del 12/11/2013 e' stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla societa' AXSOA S.p.A. mediante la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato per il periodo intercorrente fino alla pronuncia cautelare collegiale fissata per la Camera di Consiglio del 04/12/2013.

- Si da' notizia che nell'ambito del ricorso N.R.G. 10449/2013 pendente dinanzi al TAR Lazio - Sez. III, proposto dalla SOA Axsoa S.p.A. per l'annullamento del provvedimento n. 292-S adottato dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 10/10/2013, con ordinanza n. 4811 del 04/12/2013, depositata in data 06/12/2013, e' stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla societa' AXSOA S.p.A. mediante la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla sanzione della sospensione dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione in relazione agli ulteriori giorni di sospensione ancora da scontare (11 giorni) in ragione del decreto cautelare n. 4392 del 12/11/2013 del Presidente della Sez. III del TAR Lazio.

- Si da' notizia che il TAR Lazio Roma, Sez. III, con sentenza n. 10788 depositata il 28/10/2014 ha disposto il rigetto dei ricorsi n. 6676/2013 e n. 10449/2013, determinando la revoca delle misure cautelari disposte con decreto presidenziale n. 4392 del 12/11/2013 e con ordinanza n. 4811 del 04/12/2013 aventi ad oggetto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato n. 292/S limitatamente alla sanzione della sospensione dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione in relazione agli ulteriori giorni di sospensione ancora da scontare (11 giorni). Pertanto, per effetto della suddetta decisione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione in favore della SOA Axsoa s.p.a. e' sospesa dal giorno 31/10/2014 al giorno 10/11/2014.

- Con provvedimento del 15.04.2013, depositato in pari data, emesso nell'ambito del procedimento n. 49905-12-21 R.G.N.R., il Tribunale di Roma ha ordinato il sequestro preventivo delle quote di partecipazione al capitale sociale della AXSOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA formalmente di Marini Giuseppina e Russo Giuseppe, rispettivamente per il 46% e il 48,96%, e la quota pari ad euro 10.000 di proprieta' di Pinardi Luca.
Con lo stesso provvedimento ha nominato custode con compiti di amministrazione attiva il Dott. Luigi Lausi - relativamente alle quote societarie - con studio in Roma.

- Il Consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con provvedimento n. 158-S del 23 aprile 2013, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, ha comminato alla Axsoa S.p.A., con sede legale in Roma, via Reggio Emilia, 56, la sanzione pecuniaria di euro 14.844,96 (quattordicimilaottocentoquarantaquattro/96), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010.

- Il Consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con provvedimento n. 292-S del 10 ottobre 2013, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, ha comminato alla AXSOA S.p.A., con sede legale in Roma, via Reggio Emilia n.56, la sanzione pecuniaria di euro 6.597,76 (euro seimilacinquecentonovantasette/76), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. a), e la sanzione della sospensione dell'autorizzazione a svolgere attivita' di attestazione per giorni 23 (ventitre') dal giorno 01/11/2013 al giorno 23/11/2013 compreso".

- Si da' notizia che nell'ambito del ricorso N.R.G. 10449/2013 pendente dinanzi al TAR Lazio - Sez. III, proposto dalla SOA Axsoa S.p.A. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 292-S adottato dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 10/10/2013, con decreto presidenziale n. 4392 del 12/11/2013 e' stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla societa' AXSOA S.p.A. mediante la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato per il periodo intercorrente fino alla pronuncia cautelare collegiale fissata per la Camera di Consiglio del 04/12/2013.

- Si da' notizia che nell'ambito del ricorso N.R.G. 10449/2013 pendente dinanzi al TAR Lazio - Sez. III, proposto dalla SOA Axsoa S.p.A. per l'annullamento del provvedimento n. 292-S adottato dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 10/10/2013, con ordinanza n. 4811 del 04/12/2013, depositata in data 06/12/2013, e' stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla societa' AXSOA S.p.A. mediante la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla sanzione della sospensione dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione in relazione agli ulteriori giorni di sospensione ancora da scontare (11 giorni) in ragione del decreto cautelare n. 4392 del 12/11/2013 del Presidente della Sez. III del TAR Lazio.

- Si da' notizia che il TAR Lazio Roma, Sez. III, con sentenza n. 10788 depositata il 28/10/2014 ha disposto il rigetto dei ricorsi n. 6676/2013 e n. 10449/2013, determinando la revoca delle misure cautelari disposte con decreto presidenziale n. 4392 del 12/11/2013 e con ordinanza n. 4811 del 04/12/2013 aventi ad oggetto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato n. 292/S limitatamente alla sanzione della sospensione dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione in relazione agli ulteriori giorni di sospensione ancora da scontare (11 giorni). Pertanto, per effetto della suddetta decisione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione in favore della SOA Axsoa s.p.a. e' sospesa dal giorno 31/10/2014 al giorno 10/11/2014.

- Si da' notizia che, nell'ambito del ricorso N.R.G. 8789/2014 proposto dalla SOA Axsoa S.p.A. innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 10788/2014, con decreto presidenziale n. 5007/2014 del 31/10/2014 e' stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla societa' Axsoa s.p.a. e per l'effetto e' stata sospesa provvisoriamente l'esecutivita' della sentenza appellata e quindi l'efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado.

- Si da' notizia che, nell'ambito del ricorso N.R.G. 8789/2014 proposto dalla SOA Axsoa S.p.A. innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 10788/2014, con ordinanza n. 5520/2014 del 3.12.2014 e' stata accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dalla societa' AXSOA S.p.A. e per l'effetto e' stata sospesa provvisoriamente l'esecutivita' della sentenza appellata e quindi l'efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Con ordinanza del 27.10.2014, il Tribunale di Roma - Sezione speciale riesame ha revocato il decreto emesso, in data 15.4.2013, dal G.i.p del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento n. 49905- 12-21 R.G.N.R., nei confronti di Pinardi Luca, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della quota di partecipazione al capitale sociale di AXSOA S.p.a., di proprieta' di quest'ultimo, pari ad euro 10.000,00.

- Si da' notizia che, nell'ambito del ricorso N.R.G. 8789/2014 proposto dalla Soa AXSOA s.p.a. innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 10788/2014, la VI Sezione, con sentenza n. 04358/2015, ha respinto il ricorso proposto, confermando, definitivamente, l'esecutivita' della sentenza impugnata.
Pertanto, per effetto della suddetta decisione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione in favore della Soa AXSOA s.p.a., e' sospesa dal giorno 24.9.2015 al giorno 29.9.2015.

- Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 383 del 5 aprile 2017, depositata il 27 aprile 2017, ha deliberato la revoca/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione n. 41 dell'8 febbraio 2001 gia' rilasciata alla AXSOA - Organismo di Attestazione S.p.A. (c.f. 02476700543), ai sensi, ratione temporis, dell'art. 10, comma 5 del D.P.R. 34/2000 e dell'art. 73, comma 4, lett. a) del D.P.R. 207/2010; con la medesima deliberazione, il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione ha comminato altresi' alla AXSOA una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettere b) e c), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 25.000,00 (venticinquemila/00). Roma, 27 aprile 2017.

- Si da' notizia che con ricorso notificato in data 28 aprile 2017 (R.G. 3816/2017- Sez. I), AXSOA ha chiesto l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari, anche inaudita altera parte, della delibera n. 383 adottata dall'ANAC nell'adunanza del 5 aprile 2017. Roma, 3 maggio 2017.

- Si da' notizia che con decreto cautelare monocratico n. 2062 del 28 aprile 2017, il TAR Lazio ha rigettato l'istanza di misura cautelare provvisoria proposta da AXSOA ed ha fissato la Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato per il giorno 10 maggio 2017. Roma, 3 maggio 2017.

- Si da' notizia che con ordinanza cautelare n. 2288 dell'11 maggio 2017, il TAR Lazio ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Roma, 11 maggio 2017.

-Si da' notizia che con ricorso in appello, notificato in data 11 maggio 2017, AXSOA ha chiesto l'annullamento e/o riforma, anche previa adozione delle misure cautelari inaudita altera parte, dell'ordinanza cautelare TAR Lazio n. 2288 dell'11 maggio 2017. Roma, 19 maggio 2017.

-Si da' notizia che con decreto cautelare monocratico n. 2073 del 13 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione della misura provvisoria richiesta da AXSOA; ha fissato la Camera di Consiglio per la discussione dell'appello cautelare per il giorno 8 giugno 2017. Roma, 24 maggio 2017.

Si da' notizia che con ricorso notificato in data 18.05.2017 AXSOA S.p.A. ha proposto ricorso in appello con istanza cautelare avverso l'ordinanza collegiale T.A.R. Lazio, sede di Roma, I^, 11.05.2017 n. 2288.
Roma, 5 giugno 2017

Si da' notizia che con verbale del 31 maggio 2017 l'assemblea della societa' Axsoa ha deliberato lo scioglimento anticipato della societa' e la messa in stato di liquidazione.
Roma, 7 giugno 2017

BENTLEY SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via XX Settembre, 2 - 12100 Cuneo
Provvedimento di autorizzazione n. 35 del 28-12-2000



C.Q.O.P. SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via A. Bosio, 30/32 - 00161 Roma
Provvedimento di autorizzazione n. 10 del 09-11-2000

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 212/S del 26 novembre 2014, ha comminato alla SOA CQOP S.p.a., in persona del legale rappresentante, la sanzione pecuniaria di euro 10.000 (diecimila) ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) del d.p.r. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 64, comma 5 del medesimo regolamento.

Si da' notizia che, nell'adunanza del 10 dicembre 2020, il Consiglio dell'Autorita' ha rilasciato il nulla osta all'operazione di cessione del ramo di azienda avente ad oggetto l'attivita' di attestazione dalla Soa QLP Spa (cedente) alla Soa CQOP Spa (cessionaria). Si da' notizia, altresi', che il contratto di compravendita e' stato stipulato con atto notar Giovanni Posio del 30.12.2020, rep. 60461, registrato a Brescia in pari data, con efficacia a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021.
Roma, 11 gennaio 2021

CONSULT SOA - SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via A. Vespucci, 9 - 80142 Napoli
Provvedimento di autorizzazione n. 63 del 04-10-2001



DAP SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via J.F. Kennedy, 88/96 - 86170 Isernia
Provvedimento di autorizzazione n. 46 del 21-02-2001

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 193-S. del 13 maggio 2015 ha comminato alla Soa DAP - Organismo di Attestazione S.p.A. (c.f. 06234641006), con sede in Isernia, Via J. F. Kennedy, 88/96, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettera b), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 2.000,00 (duemila/00), per le violazioni dell'art. 70, comma 1, lettere a), f) e g) del medesimo regolamento.

Si da' notizia che la SOA DAP S.p.A. ha presentato innanzi al TAR Lazio-Roma ricorso giurisdizionale, notificato il 23.7.2015, avverso il provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 193-S, assunto nell'adunanza del 13 maggio 2015 e pubblicato nel casellario informatico a far data dal 22.5.2015, richiedendone l'annullamento.

ESNA SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Niccolo' Tommaseo, 67 - 35131 Padova
Provvedimento di autorizzazione n. 16 del 14-11-2000

Il Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con decisione del 17 luglio 2013 n. 212 S/2013, assunta a seguito del procedimento di cui all'art. 73, comma 2, lett. b) del DPR n. 207/2010 in combinato disposto con l'art. 70, comma 1, lett. a) del medesimo regolamento, ha disposto nei confronti della SOA NORDALPI S.p.A., con sede legale in Padova, alla Via N. Tommaseo n. 67, l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 31.184,72 ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. b), del DPR n. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 70, comma 1, lett. a), del medesimo regolamento.

Si da' notizia che SOA NORDALPI S.P.A. con ricorso iscritto al R.G. n. 10069/2013 ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento n. 212 S/2013 adottato dal Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nell'adunanza del 18.07.2013.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 445-S/15 del 2 dicembre 2015, ha irrogato alla SOA Nord Alpi Spa, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Padova, via N. Tommaseo, 67, la sanzione pecuniaria di euro 2.000,00 (euro duemila) ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 comma 1, lett. b) e 64, comma 5 del d.p.r. n. 207/2010 2010 nonche' la sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento), ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, comma 1, lett. d) e 73), comma 2, lett. b) d.p.r. n. 207/2010.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1259 del 30.11.2016 ha comminato alla SOA NORD ALPI - Organismo di attestazione spa (c.f. 02859640241), con sede in Padova, alla via N. Tommaseo n.67, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2 del d.p.r. 207/2010 in combinato disposto con l'art. 70, comma 1, lettere a), c), e), f) e g) del medesimo Regolamento, quantificata in euro 3.000,00 (tremila/00).

Si da' notizia che - in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio-Roma n. 1621 del 1.2.2017 che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Soa Nord Alpi avverso il provvedimento sanzionatorio n. 212-S del 18 luglio 2013,annullandolo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione pecuniaria - il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 240 dell'8 marzo 2017, ha provveduto a rideterminare la suddetta sanzione nella misura di Euro 8.247,20.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 19 luglio 2017 ha rilasciato il nulla osta alla fusione per incorporazione di Soa Euro-Soa S.p.A. nella Soa Nord Alpi S.p.A. con successiva variazione della denominazione sociale di Soa Nord Alpi in Esna Societa' Organismo di Attestazione S.p.A. (in forma abbreviata ESNA SOA S.p.A.) Si da' notizia altresi' che a seguito dell'atto Notaio Candiani del 24.1.2018 n. rep. 139303 registrato a Mestre - Venezia 2 - il 24.01.2018 gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza dal 1 febbraio 2018 Pertanto, dalla data medesima, la Soa Nord Alpi S.p.A. si chiamera' ESNA Soa S.p.A.

Si da' notizia che, con sentenza n. 5883 del 12.10.2018, il Consiglio di Stato ha disposto l'accoglimento dell'appello proposto dalla Soa Nord Alpi Spa (oggi Soa Esna Spa) per la riforma della sentenza del Tar Lazio - Roma n. 1621/2017 e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento n. 212-S del 18 luglio 2013 con cui l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha irrogato alla Soa la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 31.184,72, gia' rideterminata - a seguito del parziale accoglimento del ricorso di cui alla succitata sentenza del Tar n. 1621/2017 - in euro 8.247,20.

Si da' notizia che, con sentenza n. 5007 del 25 marzo 2022, il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da EURO SOA spa (oggi ESNA SOA spa) contro il provvedimento n. 450-S del 10 dicembre 2015 adottato dal Consiglio dell'Autorita' con il quale e' stata disposta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a Euro 10.000,00 (euro diecimila), ai sensi degli artt. 73, comma 2, lett. b) e 70, comma 1, lett. a) e lett. d) del d.P.R. n. 207/2010.

EURO-SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via delle Industrie, 19/D/15 Marghera (VE)
Provvedimento di autorizzazione n. 4 del 09-11-2000

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 226-S del 13 maggio 2015 ha comminato alla EURO-SOA - Organismo di Attestazione s.p.a. (c.f. 02833790245), con sede in Marghera - Venezia, Via delle Industrie, 19/D/15, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettera a), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 21.000,00(ventunomila/00)

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 450-S del 10 dicembre 2015, ha comminato alla Soa Euro-Soa S.p.A. - Organismo di attestazione (C.F. 02833790245), con sede in Marghera - Venezia, Via delle Industrie, 19/D/15, in persona del legale rappresentante, la sanzione pecuniaria di Euro 10.000,00 (euro diecimila), ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. b) del d.p.r. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 70, comma 1, lett. a) e lett. d) del medesimo regolamento.

Si da' notizia che Eurosoa S.p.A. ha presentato ricorso al TAR Lazio-Roma, notificato il 5 gennaio 2016, con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 450-S assunto dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 10 dicembre 2015 e pubblicato sul casellario informatico a far data dal 16.12.2015 con il quale e' stata disposta l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 10.000 a titolo di colpa grave ai sensi degli artt. 73, comma 2, lett. b) e 70, comma 1, lett. a) e d) del d.p.r. 207/2010.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 19 luglio 2017 ha rilasciato il nulla osta alla fusione per incorporazione della Soa Euro-Soa S.p.A. nella Soa Nord Alpi S.p.A. Si da' notizia altresi' che a seguito dell'atto Notaio Candiani del 24.1.2018 n. rep. 139303 registrato a Mestre - Venezia 2 - il 24.01.2018 gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza dal 1 febbraio 2018. Pertanto, dalla data medesima, ogni attivita' di qualificazione della Soa Euro-Soa S.p.A. e' cessata.

HI-QUALITY SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Ercolano Salvi, 12 - 00143 Roma
Provvedimento di autorizzazione n. 62 del 06-09-2001

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1188 del 9 novembre 2016 ha comminato alla SOA HI-QUALITY - Organismo di attestazione spa (c.f. 02079060808), con sede in Roma, alla via Ercolano Salvi n. 12, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettere b) e c) del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 5.000,00 (cinquemila/00), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) del medesimo regolamento.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con delibera del 10 maggio 2017 n. 493/2017, depositata il 18 maggio 2017, ha deliberato la revoca/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione n. 62 del 6 settembre 2001 gia' rilasciata alla Soa Hi Quality Organismo di attestazione S.p.A., (C.F. e P.IVA 02079060808) ai sensi, ratione temporis, dell'art. 10, comma 5 del d.P.R. 34/2000 e dell'art. 73, comma 4, lett. a) del d.P.R. 207/2010; con la medesima deliberazione il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione ha comminato altresi' alla Soa Hi Quality Organismo di attestazione S.p.A. una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettere b) e c del d.P.R n. 207/2010, quantificata in euro 30.000,00 (trentamila/00).

Si da' notizia che in data 19.05.2017 HI-QUALITY S.p.A. ha presentato istanza per l'adozione di misure cautelari ante causam con la quale ha chiesto la sospensione della delibera n. 493 adottata dall' Anac nell'adunanza del 10 maggio 2017.
Roma, 24 maggio 2017

Si da' notizia che con decreto n. 2508/2017 del 19.05.2017 il Tar Lazio ha respinto l'istanza di decreto cautelare ante causam proposta da Soa Hi-Quality S.p.A.
Roma, 25 maggio 2017

Si da' notizia che con ricorso notificato in data 31 maggio 2017 HI-QUALITY S.p.A. ha chiesto l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari anche monocratiche e urgenti, della delibera n. 493 adottata dall'ANAC nell'adunanza del 10 maggio 2017.
Roma, 5 giugno 2017

-Si da' notizia che con ordinanza n. 3145 del 21 giugno 2017, il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecuzione nonche' l'annotazione della delibera impugnata n. 493/2017; ha fissato la trattazione di merito del ricorso per il giorno 11 aprile 2018.
Roma, 23 giugno 2017

Si da' notizia che con ordinanza n. 4403/2017 del 12 ottobre 2017 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dall'ANAC e respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Roma, 13 ottobre 2017

I.C. SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Corso Alcide De Gasperi, 278 - 70125 Bari
Provvedimento di autorizzazione n. 50 del 13-03-2001



IMPRESOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Parco Arbostella Lotto 13 scala Q - 84100 Salerno
Provvedimento di autorizzazione n. 66 del 13-03-2002

Il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con provvedimento n. 72-S del 21.1.2015, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 207/2010, ha comminato alla SOA Impresoa S.p.A., con sede legale in Salerno, Parco Arbostella, Lotto 13, Scala Q, la sanzione pecuniaria di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. a), del d.p.r. 207/2010

Si da' notizia che la Soa IMPRESOA s.p.a. ha presentato innanzi al TAR Lazio-Roma ricorso giurisdizionale, notificato il 3.4.2015, avverso il provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 72-S, assunto nell'adunanza del 21 gennaio 2015 e pubblicato nel casellario informatico a far data dal 30.1.2015, richiedendone l'annullamento.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con delibera del 3 febbraio 2016 n. 86/2016, depositata il 12 febbraio 2016, ha comminato alla Impresoa S.p.A., in persona del legale rappresentante, la sanzione pecuniaria di euro 8.000,00 (ottomila), di cui all'art. 73, comma 1, lett. b) del d.P.R n. 207/2010 per la violazione dell'art. 64, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010.

Si da notizia che Impresoa S.p.A. ha presentato ricorso al TAR Lazio-Roma, notificato l'11.4.2016, per l'annullamento della delibera n. 86 del 3 febbraio 2016, depositata il 12 febbraio 2016, con cui le e' stata comminata la sanzione di euro 8.000 ai sensi degli artt. 6,comma 11 del d.lgs. 163/2006, 64, comma 5 e 73, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 nonche' la relativa annotazione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del d.lgs. 163/2006.



ITALSOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Arcora Provinciale, 110 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Provvedimento di autorizzazione n. 58 del 21-06-2001

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con provvedimento n. 67-S del 15/01/2014 ha comminato alla SOA ITALSOA Organismo di Attestazione S.p.A., in persona del legale rappresentante, la sanzione pecuniaria di euro 8.200,00 (ottomiladuecento) ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 40, comma 9-bis), primo periodo del D.lgs. n. 163/2006

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con il provvedimento n. 7 del 15 luglio 2014 ha formulato un giudizio di disvalore nei confronti della SOA ITALSOA Organismo di Attestazione S.p.A. (C.F. 03917591210), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Casalnuovo di Napoli (NA), via Arcora Provinciale, n. 110, diffidando la stessa a tenere per il futuro un comportamento diligente con una scrupolosa osservanza delle disposizioni regolamentari gia' previste dall'art. 12, comma 1, lett. a), e) e f) del D.P.R. n. 34/2000, come oggi sostituite e riprodotte nel nuovo regolamento agli artt. 70, comma 1 e 73 del D.P.R. n. 207/2010, nonche' dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Si da' notizia che il Consiglio dell' Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 1041 del 5 ottobre 2016 ha comminato alla Soa Italsoa S.p.a (c.f. 03917591210), con sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Arcora Provinciale 110, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettera b), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 1.000,00 (mille/00), per le violazioni dell'art. 70, comma 1, lettere a) ed f) del medesimo regolamento.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 104 in data 8.2.2017 ha comminato alla Soa ITALSOA - Organismo di Attestazione s.p.a. (c.f. 03917591210), con sede in Casalnuovo di Napoli, Via Arcora Provinciale, 110, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettera b), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 3.000,00 (tremila/00), per aver operato non conformemente alle disposizioni di cui all'art. 70, comma 1, lettere a), c), f) e g) del medesimo regolamento.

Si da' notizia che con delibera n. 95 resa dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 7 febbraio 2018 e' stato rilasciato il nulla osta a favore di Soa La Soatech S.p.A., societa' cessionaria, all'acquisto del ramo d'azienda attivita' di attestazione della Soa Italsoa S.p.A., societa' cedente e in data 28.2.2018 e' stato stipulato l'atto Notar Benedetto Giusti n. rep.12613 registrato in data 6.3.2018 di cessione del ramo d'azienda. Pertanto, dalla data medesima ogni attivita' di qualificazione della Soa Italsoa S.p.A. e' cessata.

LA SOATECH SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via De Caro, n. 104 - 95126 Catania
Provvedimento di autorizzazione n. 17 del 14-11-2000

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 762 del 13 luglio 2016 ha comminato alla Soa La Soatech - Organismo di attestazione s.p.a. (c.f. 03734500873), con sede in Catania, alla via De Caro 104, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettere b) e c) del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 2.000,00 (duemila/00), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) del medesimo regolamento

Si da' notizia che il TAR Lazio, con sentenza n. 03538/2018 del 29/03/2018, ha accolto il ricorso presentato dalla LA SOATECH S.P.A. per l'annullamento della delibera n.762 del 13/07/2016 e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati.

MEDITERRANEA SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Principe Palagonia, 1 - 90145 Palermo
Provvedimento di autorizzazione n. 3 del 09-11-2000

Il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con provvedimento n. 71-S del 21.1.2015, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del d.p.r. n. 207/2010, ha comminato alla SOA Mediterranea S.p.A., con sede legale in Palermo, via Principe di Palagonia, 1, la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila/00), per le violazioni dell'art. 70, comma 1, lett. a) e dell'art. 70, comma 1, lett. g) del d.p.r. 207/2010.

Si da' notizia che la Soa MEDITERRANEA s.p.a. ha presentato innanzi al TAR Lazio-Roma ricorso giurisdizionale, notificato il 26.3.2015, avverso il provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 71-S, assunto nell'adunanza del 21 gennaio 2015 e pubblicato nel casellario informatico a far data dal 30.1.2015, richiedendone l'annullamento

N.C.S. SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Giovanni Battista De Rossi, 2 - 00161 Roma
Provvedimento di autorizzazione n. 72 del 27-05-2009

Si da' notizia che con delibera n. 295 resa dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 22 marzo 2017 e' stato rilasciato il nulla osta a favore di Soa Consult S.p.A., societa' cessionaria, all'acquisto del ramo d'azienda attivita' di attestazione della Soa N.C.S. S.p.A., societa' cedente e in data 4.5.2017 e' stato stipulato l'atto Notar Leopoldo Ivo Golia n. rep. 1321, registrato a Caserta il 10 maggio 2017 di cessione del ramo d'azienda. Pertanto, dalla data medesima ogni attivita' di qualificazione della Soa N.C.S. S.p.A. e' cessata.

PEGASO SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Milano, Via Santa Maria alla Porta n. 9, cap. 20123
Provvedimento di autorizzazione n. 71 del 20-03-2008

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 156-s del 8.4.2015 ha comminato alla Soa PEGASO - Organismo di Attestazione S.p.A. (c.f. 05073720962), con sede in Milano, Via Santa Maria alla Porta, 9, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettera b), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), per le violazioni dell'art. 70, comma 1, lettere a), e), f) e g) del medesimo regolamento

Si da' notizia che la Soa PEGASO s.p.a. ha presentato innanzi al TAR Lazio-Roma ricorso giurisdizionale, depositato in data 16.6.2015, per l'annullamento della comunicazione dell'Autorita' prot. 45280 in data 15.4.2015, con la quale e' stato notificato alla SOA il provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione n. 156-S adottato nell'adunanza del 8 aprile 2015, richiedendo, altresi', l'annullamento della conseguente annotazione nel casellario informatico dell'Autorita'.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1385 del 21 dicembre 2016, depositata il 17 gennaio 2017, ha comminato alla SOA Pegaso S.p.A. la sanzione pecuniaria di euro 30.000 (trentamila), di cui all'art. 73, comma 1, lett. b) e c) del d.P.R n. 207/2010 per la violazione degli artt. 64, comma 4, 70, comma 1, lettere a) e d), 71, comma 1, lett. b) ed e) del D.P.R. 207/2010 [ratione temporis art. 7, comma 4, art. 12, comma 1, lett. a) e d) e art. 14, comma 1, lett. b) del dpr 34/2000], oltre che dell'art. 66 del medesimo d.p.r. 207/2010 [ratione temporis art. 8 del dpr 34/2000] nonche', essendo ritenute sussistenti piu' ipotesi di cui all'art. 73, comma 2 ed in particolare quelle di cui alle lettere b) e c) del d.p.r. citato, la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione per un periodo di 180 giorni prevista dall'art. 73, comma 3, lett. b) del d.p.r. 207/2010.
Roma, 17.1.2017

Si da' notizia che, con atto del 17 marzo 2017, la Soa Pegaso Spa ha proposto ricorso dinanzi al Tar Lazio - Roma avverso la delibera n. 1385 del 21 dicembre 2016, depositata in 17.1.2017, con cui l'Autorita' Nazionale Anticorruzione ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 30.000,00 nonche' la sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione per un periodo di 180 giorni.

Si informa che a seguito della restituzione da parte della SOA PEGASO S.p.a. dell'originale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione n.71 del 20 marzo 2008, con provvedimento n.362 del 5 aprile 2017, depositato il 13 aprile 2017, il Consiglio dell'Autorita' ha deliberato la decadenza della detta autorizzazione.

QLP - SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Corsetto Sant'Agata, 8 - 25100 (Brescia)
Provvedimento di autorizzazione n. 30 del 21-12-2000

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 464-S del 16 dicembre 2015, ha irrogato alla SOA QLP Spa, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Brescia, Corsetto Sant'Agata, 8, la sanzione pecuniaria di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 comma 1, lett. b) e 64, comma 5 del d.p.r. n. 207/2010 2010 e la sanzione pecuniaria di euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, comma 1, lett. d) e 73), comma 2, lett. b) d.p.r. n. 207/2010

Si da' notizia che, nell'adunanza del 10 dicembre 2020, il Consiglio dell'Autorita' ha rilasciato il nulla osta all'operazione di cessione del ramo di azienda avente ad oggetto l'attivita' di attestazione dalla Soa QLP Spa (cedente) alla Soa CQOP Spa (cessionaria). Si da' notizia, altresi', che il contratto di compravendita e' stato stipulato con atto notar Giovanni Posio del 30.12.2020, rep. 60461, registrato a Brescia in pari data, con efficacia a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021. Pertanto, da tale data, ogni attivita' di attestazione della Soa QLP Spa deve intendersi cessata.
Roma, 11 gennaio 2021

QUADRIFOGLIO SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Marciana Marina 58 - 00138 Roma
Provvedimento di autorizzazione n. 45 del 15-02-2001

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con provvedimento n. 431-S dell'adunanza del 21 novembre 2012 ha comminato alla SOA Quadrifoglio S.p.A., in persona del legale rappresentante, la sanzione pecuniaria di euro 4.948,32 ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, in combinato disposto con l'allora vigente art. 12, comma 1, lett. a) e art. 15 del D.P.R. n. 34/2000.

Si da' notizia che la SOA Quadrifoglio S.p.A. ha presentato innanzi al TAR Lazio-Roma ricorso giurisdizionale, notificato il 14.02.2013, avverso il provvedimento sanzionatorio del Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 431-S, assunto nell'adunanza del 21 novembre 2012 e pubblicato nel casellario informatico a far data dal 19.12.2012, richiedendone l'annullamento.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 85 del 3 febbraio 2016, depositata il 12 febbraio 2016, ha irrogato a Soa Quadrifoglio S.p.A., in persona del legale rappresentante, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.000,00 (euro ottomila/00), prevista dall'articolo 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006, in combinato disposto con l'articolo 73, comma 1, lettera b), d.p.r. 207/2010, per violazione dell'articolo 64, comma 5, d.p.r. 207/2010.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n.290 del 9 marzo 2016 ha comminato alla Soa QUADRIFOGLIO - Organismo di Attestazione s.p.a. (c.f. 02162250605), con sede in Roma, Via dei Berio, 91, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettera b), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 6000,00 (seimila/00), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lettera a) del medesimo regolamento

Si da' notizia che la SOA Quadrifoglio S.p.A. ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio-Roma, notificato il 16.3.2016, avverso la delibera ANAC n. 85 del 3 febbraio 2016, chiedendone l'annullamento.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1015 del 21 settembre 2016 ha comminato alla Soa QUADRIFOGLIO - Organismo di Attestazione s.p.a. (c.f. 02162250605), con sede in Roma, Via dei Berio, 91, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 73, comma 2, lettera b), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 6.000,00 (seimila/00), per la violazione dell'art. 70, comma 1, lettere a), b), f) e g) del medesimo regolamento

Si da' notizia che il TAR Lazio - I Sezione, con sentenza n. 6515 del 26.4.2017, pubblicata in data 5.6.2017, ha respinto il ricorso presentato dalla Soa QUADRIFOGLIO s.p.a. (R.R. n. 1864/2013) finalizzato all'annullamento del Provvedimento n. 431-S del Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, adottato in data 21 novembre 2012 nei confronti della medesima SOA.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con delibera del 29 novembre 2017 n. 1210/2017, depositata il 14.12.2017 ha deliberato la revoca/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione n. 45 del 15 dicembre 2001 gia' rilasciata alla Soa Quadrifoglio Organismo di attestazione S.p.A. (C.F. e P.IVA 02162250605) ai sensi dell'art. 73, comma 4, lett. a) del d.P.R. 207/2010; con la medesima deliberazione il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione ha comminato altresi' alla Soa Quadrifoglio Organismo di attestazione Spa una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettere b) e c) del d.P.R n. 207/2010, quantificata in euro 30.000,00 (trentamila/00).

Si da' notizia che con ricorso al TAR Lazio notificato in data 29 dicembre 2017 SOA QUADRIFOGLIO S.p.A. ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 1210 di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' di attestazione adottata dall'ANAC nell'adunanza del 29.11.2017 e depositata il 14.12.2017.
Roma, 5 gennaio 2018

Si da' notizia che Soa Quadrifoglio S.p.A. con nota prot. Anac n. 4536 del 17.01.2018 ha restituito l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione rilasciata dall'Autorita' in data 15.02.2001 e con nota prot. Anac n. 5388 del 19.01.2018 ha trasmesso il verbale di assemblea straordinaria del giorno 28.12.2017 con il quale e' stata deliberata la trasformazione della Societa' da Societa' per azioni in Societa' a responsabilita' limitata e messa in liquidazione.
Roma, 19.01.2018


Si da' notizia che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V, con sentenza n. 4524/2018 ha accolto il ricorso in appello proposto dalla Soa QUADRIFOGLIO s.p.a., per la riforma della Sentenza n. 6515/2017 pronunciata dal TAR Lazio - I Sezione, con la quale era stato respinto il ricorso avverso il Provvedimento n. 431-S adottato dal Consiglio dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 21 novembre 2012, nei confronti della medesima Soa QUADRIFOGLIO s.p.a.
Roma, 2.10.2018

Ad integrazione dell'annotazione del 2.10.2018 si precisa che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4524 del 25.07.2018 si riferisce al provvedimento n. 431-S del 21.11.2012 con il quale e' stata irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 4.948,32.
Roma, 24.10.2018

Si da' notizia che, con sentenza n. 9402/2019, pubblicata il 16.7.2019, il Tar Lazio Roma ha respinto il ricorso RG n. 107/2018 proposto da Soa Quadrifoglio Spa per l'annullamento della Delibera n. 1210 del 29.11.2017 con cui l'Autorita' nazionale anticorruzione ha disposto la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione e la irrogazione di una sanzione pecuniaria di euro 30.000,00.
Roma, 19 luglio 2019

Si da' notizia che nell'ambito del ricorso Reg. Ric. n. 9745/2019 il Consiglio di Stato con sentenza n. 5724/2020 del 18.06.2020 pubblicata il 29.09.2020 ha accolto l'appello della Soa Quadrifoglio s.r.l. in liquidazione disponendo la riforma della sentenza gravata, l'accoglimento del ricorso di primo grado e l'annullamento del provvedimento ivi impugnato.
Roma, 7 ottobre 2020


RINA SOA - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA

Via Ilva, n. 2 - 16128 Genova
Provvedimento di autorizzazione n. 5 del 09-11-2000

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita', nell'adunanza del 1 aprile 2020, ha rilasciato il nulla osta al progetto di fusione per incorporazione di Soa Rina Spa in Soa Group Spa. Si da' notizia, altresi', che la fusione e' stata formalizzata con atto del Notaio Federico Alcaro, rep. n.2050 del 14.7.2020, registrato a Roma in pari data. Gli effetti della fusione verso terzi decorreranno, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, c.c., dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. Pertanto, dalla data di efficacia della fusione, ogni attivita' di attestazione della Soa Rina Spa deve intendersi cessata.
Roma, 22 luglio 2020



SOA GROUP (GIA PROTOS SOA) - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Viale Angelico, 90 - 00195 Roma
Provvedimento di autorizzazione n. 11 del 09-11-2000

Nell'Adunanza del 22 aprile 2015, il Consiglio ha autorizzato il cambio di denominazione sociale da "PROTOS Societa Organismo di Attestazione S.p.A. in breve PROTOS SOA S.p.A." a "SOA GROUP Societa Organismo di Attestazione S.p.A.". Tale mutamento avra effetti a partire dal 1 luglio 2015.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita', nell'adunanza del 1 aprile 2020, ha rilasciato il nulla osta al progetto di fusione per incorporazione in Soa Group Spa di Soa Rina Spa. Si da' notizia, altresi', che la fusione e' stata formalizzata con atto del Notaio Federico Alcaro, rep. n. 2050 del 14.7.2020, registrato a Roma in pari data. Gli effetti della fusione verso terzi decorreranno, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, c.c., dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.
Roma, 22 luglio 2020

SOALAGHI ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Via Sommacampagna, 63/h - 37137 Verona
Provvedimento di autorizzazione n. 57 del 15-06-2001



SOATEAM ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.P.A.

Piazza Mazzini, 13 - 70100 Lecce
Provvedimento di autorizzazione n. 47 del 21-02-2001

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 247-S del 9 dicembre 2014 ha comminato alla SOA SOATEAM S.p.a. (C.F. 03488000757), in persona del legale rappresentante, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/2006 nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00), ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. b), del d.p.r. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 70, comma 1, lettere a), e), f) e g) del d.p.r. 207/2010.

Si da' notizia che il TAR Lazio Roma, Sez. I, con sentenza n. 8827 pubblicata il 22/07/2021 ha disposto il rigetto del ricorso n. 4075/2075 presentato dalla SOA SOATEAM s.p.a. avverso il provvedimento n. 247-S adottato dal Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione in data 9 dicembre 2014.
Roma, 29 luglio 2021


UNISOA S.p.A.

C.so Garibaldi, 206 - 84122 Salerno
Provvedimento di autorizzazione n. 31 del 28-12-2000

Il Consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con provvedimento n. 392-S del 07/11/2012, depositato in data 29/11/2012, assunto a seguito del procedimento di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 207/2010, ha comminato alla Soa Unisoa S.p.A., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Salerno, C.so Garibaldi n. 206, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 73, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010, quantificata nella misura di euro 4.948,00 (quattromilanovecentoquarantotto/00) per la violazione dell'art. 70, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n. 467/S del 22 dicembre 2015, ha irrogato alla SOA Unisoa Spa, in persona del legale rappresentante, la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 (euro tremila), ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 comma 1, lett. b) e 64, comma 5 del d.p.r. n. 207/2010; la sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 (euro quattromila), ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, comma 1, lett. d), 71, comma 1, lett. b) e lett. e) e dell'art. 73, comma 2, lett. b) e lett. c) del d.p.r. 207/2010; la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione per un periodo di 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, lett. b) d.p.r. n. 207/2010, trattandosi di violazioni commesse con colpa grave. Il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell'annotazione (11.1.2016 ore 13.34)

Si da' notizia che con ricorso al TAR Lazio, notificato l'8 febbraio 2016, Unisoa S.p.A. ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 467-S/15 adottato il 22 dicembre 2015 e depositato il 7 gennaio 2016. Non e' stata formulata istanza di sospensiva.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con provvedimento n.772/16 del 13 luglio 2016, ha irrogato alla SOA Unisoa Spa, in persona del legale rappresentante, la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 (euro tremila), ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 comma 2, lett. b) e 68, comma 2 lett. f) del d.p.r. n. 207/2010 2010; la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 (euro tremila), ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, comma 1, lett. a) ed e), 2 e dell'art. 73, comma 2, lett. b) del d.p.r. 207/2010.

Si da' notizia che in data 19 ottobre 2016 e' stato notificato ricorso al TAR Lazio proposto dalla UNISOA S.p.A. con cui e' stato chiesto l'annullamento della nota prot. n. 111077 del 20 luglio 2016 con la quale l'ANAC ha comunicato l'adozione del provvedimento sanzionatorio prot. n. 772/2016, il quale ha disposto l'applicazione di due sanzioni pecuniarie dell'importo di euro 3.000 ciascuna, l'una per le violazioni di cui al combinato disposto degli artt. 68, comma 2, lett. f) e 73, comma 2, lett. b) del D.P.R. 207/2010 e l'altra per le violazioni di cui al combinato disposto degli artt. 70, comma 1, lett. a) ed e) e 73, comma 2, lett. b) del D.P.R. 207/2010. Non e' stata formulata istanza cautelare.
Si da' notizia che con decreto n. 6754/2019 del TAR Lazio (Sez. I) pubblicato in data 12.12.2019, e' stato dichiarato perento il ricorso n. 11850/2016 proposto da Unisoa S.p.A. in data 19.10.2016 per l'annullamento della nota prot. n. 111077 del 20 luglio 2016 e del provvedimento sanzionatorio prot. n. 772/2016.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione con delibera n. 561 del 31.5.2017 ha comminato alla Soa UNISOA - Organismo di Attestazione s.p.a. (c.f. 03657950659), con sede in Salerno, Corso Garibaldi, 207, in persona del legale rappresentante, una sanzione pecuniaria ai sensi dell'all'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 73, comma 2, lettera b), del d.p.r. 207/2010, quantificata in euro 4.000,00 (quattromila/00), per aver operato non conformemente alle disposizioni di cui all'art. 70, comma 1, lettere a), b), c), f) e g) del medesimo regolamento.

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 743 del 30 settembre 2020, depositata in data 1 ottobre 2020, ha irrogato, nei confronti della Soa Unisoa Spa, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. b) del dpr n. 207/2010 per la violazione dell'art. 70, comma 1, lett. a) e lett. c) del dpr n. 207/2010 nonche', stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 73, comma 3, lett. c) del dpr n. 207/2010, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione per un periodo pari a 120 (centoventi) giorni. Il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell'annotazione.
Roma,1 ottobre 2020

Si da' notizia che, con atto del 6 ottobre 2020, notificato in pari data, la Soa Unisoa Spa ha presentato ricorso dinanzi al Tar Lazio - Roma per l'annullamento, previa tutela cautelare, anche inaudita altera parte, della Delibera Anac n. 743 del 30.9.2020.
Roma,7 ottobre 2020

Si da' notizia che, con Decreto monocratico n. 6216 del 7.10.2020, il Tar Lazio - Roma ha respinto l'stanza della Unisoa Spa diretta ad ottenere l'adozione di misure cautelari inaudita altera parte ex art. 56 cpa.
Roma, 12 ottobre 2020

Si da' notizia che con ordinanza n. 6601 del 22.10.2020, il Tar Lazio - Roma ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla Soa Unisoa Spa per la sospensione dell'efficacia della Delibera Anac n. 743 del 30 settembre 2020.
Roma, 22 ottobre 2020

Si da' notizia che, con atto notificato il 26.10.2020, la Soa Unisoa Spa ha proposto appello cautelare per l'annullamento/riforma dell'ordinanza del Tar Lazio - Roma n. 6601/2020.
Roma, 27 ottobre 2020

Si da' notizia che, con decreto cautelare monocratico n.6267 del 28.10.2020, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati dalla Soa Unisoa Spa e fissato, per la discussione, la camera di consiglio del 12.11.2020.
Roma, 28 ottobre 2020

Si da' notizia che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6512 del 12.11.2020, ha accolto l'appello cautelare proposto dalla Soa Unisoa Spa limitatamente alla sanzione interdittiva.
Roma, 12 novembre 2020

Si da' notizia che, con sentenza n. 8329 del 23 giugno 2021, pubblicata il 13 luglio 2021, il Tar Lazio - Roma ha respinto il ricorso proposto dalla Soa Unisoa Spa per l'annullamento della Delibera Anac n. 743 del 30 settembre 2020. Si comunica, altresi', che avverso detta sentenza, la Soa Unisoa Spa ha presentato il ricorso in appello n. RG 6731/2021 e che, con decreto n. 4047 del 20 luglio 2021, pubblicato il giorno successivo, il Presidente della V sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento delle istanze cautelari monocratiche avanzate dalla ricorrente, ha sospeso l'efficacia della pronuncia di primo grado e dei provvedimenti impugnati, fissando per la discussione la camera di consiglio del 9.9.2021.
Roma, 22 luglio 2021

Si da' notizia che, con sentenza n. 6325 del 9.9.2021, pubblicata in data 17.9.2021, il Consiglio di Stato ha accolto, ex art. 60 cod. proc. amm., il ricorso in appello proposto dalla Soa Unisoa Spa e, per l'effetto, in riforma della pronuncia del Tar Lazio - Roma n. 8329 del 23 giugno 2021, pubblicata il 13 luglio 2021, ha annullato il provvedimento sanzionatorio di cui alla Delibera Anac n. 743/2020.
Roma, 1 ottobre 2021

Si da' notizia che il Consiglio dell' Autorita' Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 709 del 27 ottobre 2021, depositata in data 3 novembre 2021, riconosciuta l'imputabilita' a titolo di colpa grave della condotta censurata, ha irrogato, nei confronti della SOA UNISOA spa, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila/00) ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. b) del dpr n. 207/2010 per la violazione dell'art. 70, comma 1, lettere. a) , b), c) ed e) del dpr n. 207/2010
Roma, 3 novembre 2021

Si da' notizia che, con atto del 3 dicembre 2021, notificato in pari data, la Soa Unisoa Spa ha presentato ricorso dinanzi al Tar Lazio - Roma per l'annullamento della Delibera Anac n. 709 del 27 ottobre 2021.
Roma, 10 dicembre 2021

Si da' notizia che, con sentenza n. 5295 del 25 marzo 2022, pubblicata il 29 aprile 2022, il Tar Lazio - Roma ha respinto il ricorso n. RG 1672/2016 presentato dalla Unisoa Spa per l'annullamento della Delibera Anac n. 467/S del 22 dicembre 2015, con cui era stata disposta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila), ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1, lett. b) e 64, comma 5, del dpr n. 207/2010 nonche' di una sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 (quattromila), ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, comma 1, lett. d), 71, comma 1, lett. b) ed e) e 73, comma 2, lett. b) e c) del dpr n. 207/2010, oltre alla sospensione dall'esercizio dell'attivita' di attestazione per un periodo di 30 (trenta giorni), ai sensi dell'art. 73, comma 3, lett. b) del dpr n. 207/2010, trattandosi di violazioni commesse con colpa grave.
Roma, 5 maggio 2022

Si da' notizia che il Consiglio dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 14 dell'11 gennaio 2023, depositata in data 19 gennaio 2023, riconosciuta l'imputabilita' a titolo di colpa grave della condotta posta in essere, ha irrogato, nei confronti della SOA UNISOA SpA, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila), ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 1 lett. b) e 64, comma 5, del dpr n. 207/2010 nonche' una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.000,00 (ottomila), ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 2 lett. b) e 70 comma 1 lett. d), del dpr n. 207/2010.
Roma, 19 gennaio 2023


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